Addizionale comunale all'IRPEF
L’Addizionale Comunale IRPEF è stata istituita con l’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28.09.1998, n. 360, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il Comune di Buti ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dalle disposizioni suddette con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 27/02/2001ed ha stabilito l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche nella misura dello 0,2 punti percentuali per l’anno 2001, con effetto dal 1 gennaio dello stesso anno.
- Con deliberazioni adottate dal competente organo comunale negli anni successivi l’aliquota stessa è stata mantenuta invariata nella misura dello 0,2 punti percentuale fino all’anno 2007 compreso.
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30/05/2008 è stata variata l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.PE.F. e portata allo 0,5 per cento con una soglia di esenzione per redditi complessivi annui imponibili fino ad euro 7.500,00. Tale aliquota resta valida anche per l'anno 2011.
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 04/06/2012 è stata variata l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.PE.F. e portata allo 0,8 per cento con una soglia di esenzione per redditi complessivi annui imponibili fino ad euro 10.000,00.
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 11/03/2019 è stata prevista l'esenzione per i contribuenti che hanno un reddito IRPEF annuo fino ad € 12.000,00 (dodicimila) derivante esclusivamente da lavoro dipendente ed assimilato (art. 49, comma 1 e art. 50 lett. a),b), c), c-bis), d), h-bis), e l) del T.U.I.R.) e redditi da pensioni (art. 49, comma 2 del T.U.I.R.).è stata portata ad € 12.000,00